Press "Enter" to skip to content

“Diritto in pillole”: l’Anas è responsabile per i danni causati dal guardrail pericoloso

Con la sentenza n. 907 del 16.01.2013 la Corte di Cassazione ha definitivamente chiuso il caso relativo alla richiesta di risarcimento dei danni subiti  in conseguenza di un incidente stradale accaduto oltre venti anni fa che aveva coinvolto un giovane di diciannove anni.

Il processo aveva avuto inizio con la citazione in giudizio dell’Anas per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa di un sinistro verificatosi mentre il giovane percorreva a bordo della propria auto una strada statale. Infatti, dopo aver perso il controllo immettendosi in una rotatoria, l’auto andava a sbattere contro il guardrail che si trovava in pessimo stato di manutenzione: diversi pezzi della lamiera che lo componevano non erano più agganciati e collocati orizzontalmente. A seguito dell’urto perciò si andavano a conficcare nel vano motore dell’automobile e causavano l’amputazione di entrambi le gambe del giovane.

L’ente convenuto in giudizio negava qualsiasi responsabilità in ordine all’accaduto, da attribuirsi esclusivamente alla condotta imprudente del conducente. Inoltre, l’Anas sottolineava la circostanza per cui il tratta stradale in discorso era stato dalla stessa dismesso e consegnato al Comune interessato. Quest’ultimo si costituiva in giudizio e negava qualsiasi addebito, evidenziando come il guardrail era stato collocato dall’Anas che ne aveva da sempre anche curato la manutenzione.

Il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità dell’Anas nella misura di un terzo in quanto aveva collocato il guardrail in una posizione irregolare e del giovane conducente nella misura di due terzi per l’eccessiva velocità con cui aveva affrontato la rotonda. Nessun addebito veniva infine attribuito al Comune.

Tale ricostruzione veniva confermata anche nel processo in Corte d’Appello. L’Anas ricorreva, dunque, per Cassazione, contestando la sentenza di Appello con particolare riferimento alla circostanza per cui il tratto di strada in oggetto non era più statale ma apparteneva da tempo al demanio comunale e perciò non si poteva ritenere a suo carico l’obbligo di manutenzione e di custodia della strada.

Nella sentenza della Suprema Corte i giudici di legittimità rigettavano le istanze dell’ente ricorrente sulla base del seguente ragionamento. Innanzitutto l’Anas non aveva mai formalmente consegnato al Comune il tratto di strada ed anzi aveva continuato ad occuparsi della sua manutenzione. Infatti, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento formale circa la proprietà della strada, ha continuato a comportarsi come proprietario della rotatoria e dei vari tratti di accesso anche successivamente al sinistro in discorso.

Dovendosi ritenere pertanto esclusivamente l’Anas quale gestore della strada pubblica, esso è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti una situazione di pericolo occulto per l’utente, creando così il cosiddetto “trabocchetto” o insidia stradale. La norma di riferimento da applicarsi a tale fattispecie è quindi l’art. 2043 del codice civile, in forza della quale chiunque commetta un fatto, dolosamente o colposamente, che cagiona un danno ad altri è tenuto al suo risarcimento. La colpa dell’ente gestore in tal caso è appunto consistita proprio nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze circa la non pericolosità della stessa. CS

More from ARCHIVIOMore posts in ARCHIVIO »