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“Diritto in pillole”: le molestie tramite posta elettronica non possono configurare reato ai sensi dell’art. 660 del codice penale come accade per le molestie telefoniche

"Il reato di molestie ai sensi dell’art. 660 del codice penale non è configurabile qualora sia commesso mediante l’invio di messaggi di posta elettronica. Questa massima che si ricava dalla recente sentenza del 16.11.2012 n. 44855 della sezione feriale della Corte di Cassazione conferma la linea interpretativa ormai seguita dai giudici di legittimità che porta a distinguere l’ipotesi in discorso dalle molestie telefoniche, anche tramite sms.

La trattazione di questa vicenda nasce dall’impugnazione della sentenza con la quale all’imputato veniva confermata la condanna alla pena di due anni di reclusione per i reati di tentata violenza privata, molestie, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ed intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche. Tali reati venivano commessi a seguito dell’interruzione da parte della persona offesa di una relazione sentimentale instaurata durante una crociera, su una nave dove l’imputato svolgeva l’incarico ufficiale addetto alle comunicazioni radio.

La Suprema Corte, come detto, ha annullato la condanna dell’imputato limitatamente al capo d’imputazione per il reato di molestia ripercorrendo quel filone interpretativo che motiva la inconfigurabilità in virtù dell’esame specifico delle differenti caratteristiche dei mezzi di comunicazione tra e-mail e telefono. Infatti,  mentre secondo la Corte la molestia telefonica comporta una interazione continua tra chi telefona e chi riceve (eliminabile solo con la disattivazione dell’apparecchio), l’invio continuo di posta elettronica non determina una effettiva e continua intrusione nella sfera di libertà del destinatario il quale, parimenti a quanto accade con la corrispondenza cartacea, soltanto nel momento in cui controllerà la propria casella troverà le comunicazioni moleste.

Tuttavia, se da un lato tale interpretazione segue un percorso logico abbastanza chiaro e lineare, considerato anche il dato testuale dell’art. 660 che menziona solo il “mezzo del telefono”, in realtà sembra non tenere conto del costante e rapido progresso tecnologico in atto che consente ormai di ricevere le mail con i telefoni di ultima generazione e con modalità di avviso sonore del tutto identiche agli sms. Di sicuro in tale ipotesi dovrà senz’altro riconoscersi la configurabilità del reato di molestie, anche se appare ormai evidente la necessità di una modifica della norma in discorso che ricomprenda tali casi.

Non si può fare a meno di rilevare, infatti, come nell’attuale era tecnologica questa disposizione sia da considerarsi ampiamente anacronistica e che  in ogni caso una interpretazione estensiva da parte della Corte non sarebbe da ritenersi inopportuna, tenuto conto che anche l’invio della posta elettronica si realizza pur sempre attraverso la linea telefonica. CS.