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“Diritto in pillole”: multa valida anche senza lo scontrino del telelaser

Con l’ordinanza del 02.08.2012 n. 13894, la Cassazione ha confermato quanto già espresso in diverse precedenti pronunce in merito alla validità dell’accertamento compiuto dagli organi di polizia mediante l’utilizzo delle apparecchiature telelaser senza la consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo.

Secondo i giudici del “Palazzaccio”, infatti, non è necessario che la prova della avvenuta infrazione debba essere fornita anche dallo scontrino rilasciato automaticamente dalla apparecchio, non esistendo in proposito alcuna norma che ne sancisce l’indispensabilità.

Il principio di fondo sotteso alla contestazione di una infrazione del codice della strada da parte di un organo di polizia è che il verbale redatto dal pubblico ufficiale è considerato atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del codice civile. Ciò significa che quanto viene affermato in esso fa piena prova circa la sua provenienza, le eventuali dichiarazioni e tutti i fatti che si affermano essere avvenuti, salva la proposizione di querela di falso volta a dimostrare la falsità del documento o di quanto in esso contenuto.

Il verbale, dunque, è il documento che fornisce la prova della violazione delle norme del codice della strada relative alla velocità, in quanto contiene i rilievi tratti dalle apparecchiature previste dall’art. 142 del codice e le constatazioni personali degli agenti.

Constatazioni non consistenti, peraltro, in percezioni sensoriali implicanti mere valutazioni personali ma afferendo a dati obiettivi quali la lettura del display del telelaser e la rilevazione del numero di targa.

In base ai motivi suesposti, i giudici di legittimità hanno perciò ribaltato quanto affermato nella sentenza del Tribunale in sede di appello, il quale aveva accolto il ricorso dell’automobilista fondato sulla mancata produzione dello scontrino, senza il quale non sarebbe stata fornita una traccia materiale della rilevazione.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto l’accertamento dell’infrazione pienamente valido e legittimo, cassando la sentenza impugnata e condannando alle spese di giudizio l’autista.

Alla luce di ciò, mi preme fare una considerazione che rivolgo a tutti gli automobilisti. Tralasciando il discorso sugli abusi perpetrati in questi anni dai comuni che hanno spesso utilizzato gli autovelox come strumenti per ripianare i loro bilanci, nello svolgimento della professione capita spesso di osservare come i ricorsi avverso le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada siano per lo più delle “scappatoie” per cercare di non pagare senza che sussistano fondati motivi di impugnazione. Ed quasi certo che una impugnazione pretestuosa non soltanto non porta a un annullamento del verbale impugnato, ma rischia di tramutarsi in un inutile aggravio di spese. Meglio dunque meditare e informarsi bene sulla sostenibilità in giudizio delle motivazioni prima di contestare i verbali. CS.