L'art. 570 del codice penale punisce la condotta di chi abbandonando il domicilio o serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 12310 del 02.04.2012, ha precisato che tale reato non può ritenersi configurato soltanto a seguito dell'avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale.
Nel caso in esame la Corte d'Appello territorialmente competente aveva precedentemente confermato la condanna alla pena di due mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, di una donna che si era allontanata dalla abitazione familiare senza farvi ritorno, risultando provato sia l'abbandono della casa coniugale che l'assenza di una ragionevole motivazione di tale condotta. In particolare, la responsabilità penale era stata ritenuta provata dalla volontarietà della condotta e non a supposte cause di forza maggiore o a fatti costrittivi.
La difesa dell'imputata impugnava la sentenza dei giudici d'appello per la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo per la configurazione del reato di cui all'art. 570. Ad essere contestata, infatti, è la dichiarazione del marito che non risulterebbe essere prova idonea a dimostrare la reale ingiustificabilità della condotta della donna.
Tale motivo di doglianza veniva accolto dai giudici della Cassazione poiché, secondo gli stessi, il giudice di merito di primo e secondo grado non effettuava la necessaria verifica circa l'effettiva esistenza di cause idonee a giustificare la condotta materiale dell'imputata (ad es. la intollerabilità della convivenza), limitandosi all'accertamento del solo dato oggettivo dell'allontanamento dal domicilio familiare.
Pertanto il ricorso veniva ritenuto fondato e la sentenza impugnata annullata poiché, per la configurabilità del reato di cui all'art. 570 del codice penale, è necessario che la condotta dell'agente si traduca in una effettiva sottrazione dagli obblighi di assistenza morale e materiale in danno del coniuge vittima dell'abbandono priva di qualunque ragionevole motivazione. CS.