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“Diritto in pillole”: non è reato il pagamento in ritardo dell’assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione ha recentemente assolto un genitore imputato del reato di cui all’art. 570 del codice penale, rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, il quale aveva episodicamente versato in ritardo l’assegno di mantenimento in favore del figlio.

Tanto il giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano sostenuto, infatti, la punibilità del padre per aver tenuto una condotta in danno del proprio figlio a causa del ritardo nel pagamento degli assegni, ritenendo altresì irrilevanti sia la motivazione addotta dall’imputato relativa al periodo di difficoltà economiche attraversato nei 4 mesi di ritardo che la sua dimostrata continuità (tranne che per il periodo contestato) nei versamenti.

Della questione venivano investiti i giudici della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, i quali annullavano la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello perché il fatto non costituisce reato. Nella sentenza n. 25596 del 2 luglio 2012 viene innanzitutto attribuita rilevanza alla prova della continuità dei pagamenti dell’assegno da parte del genitore, rilevando inoltre come il ritardo nel pagamento per un breve periodo di tempo sia da considerarsi come inadempimento di una obbligazione civile non necessariamente  coincidente con la commissione del reato di cui all’art. 570.

Secondo i giudici di ultima istanza, infatti, tale norma ha la funzione di garantire l’obbligo del genitore di assistere con continuità i figli fornendo loro i mezzi di sussistenza. Pertanto, l’organo giudicante deve valutare la compresenza di due elementi nella fattispecie: la gravità dell’inadempimento e l’elemento psicologico della volontà di far mancare il mantenimento del figlio. In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi nel tempo, in grado cioè di incidere in modo significativo sulla disponibilità di mezzi che l’obbligato deve garantire. Soltanto successivamente all’accertamento circa la sussistenza di questi elementi, il giudice dovrà valutare la prova fornita dall’imputato della incapacità di far fronte agli obblighi previsti dalla legge.

Nel caso in esame, dunque, sono stati ritenuti assenti tanto la gravità della condotta dell’imputato tale da ledere la finalità della norma contestata (si è trattato di un semplice ritardo nell’adempimento), quanto l’elemento soggettivo della volontà di venire meno agli obblighi assistenziali (stante la prova fornita del periodo di difficoltà economica attraversato).

Conseguentemente, l’imputato è stato pienamente prosciolto dall’accusa a suo carico. CS.

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