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“Diritto in pillole”: riprendere la casa del vicino con la telecamera non costituisce reato

La Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 18035 dell’11 maggio 2012 sul reato di interferenze illecite nella vita privata, a seguito di un procedimento penale avviato da una querela nei confronti di un vicino di casa sorpreso a riprendere sulla pubblica via l’abitazione della persona offesa. Il fatto era stato successivamente ammesso dall’autore in sede di assemblea condominiale, nella quale egli aveva dichiarato di avere agito per documentare un abuso edilizio commesso dalla parte offesa.

L’ipotesi di reato contestata è disciplinata dall’art. 615 bis, comma 1, del codice penale, secondo il quale “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 (NdR, abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi), è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni”. L’introduzione di questa norma all’interno del nostro ordinamento penale, avvenuta con una legge del 1974, si è resa necessaria per tutelare il domicilio e la sfera privata da interferenze rese possibili dall’utilizzo di strumenti tecnologici potenzialmente sempre più invasivi.

Nel caso in esame, dopo una iniziale condanna in primo grado, la Corte d’Appello si pronunciava a favore dell’imputato e riformava la precedente sentenza. La persona offesa impugnava tale provvedimento con ricorso per Cassazione e ne chiedeva l’annullamento per illogicità della motivazione.
La Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava la logicità del ragionamento contenuto nella sentenza d’appello. Non era stato provato, infatti, che le riprese effettuate riguardassero l’interno dell’abitazione dell’offeso e, in ogni caso, i comportamenti osservati non erano sottratti ad una normale osservazione dall’esterno.

Inoltre, con la sentenza in discorso,  i giudici di ultima istanza  hanno introdotto il principio in forza del quale la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Vale a dire che qualora le azioni possano essere liberamente osservate senza ricorrere a particolari accorgimenti (ad esempio l’utilizzo delle funzioni di ‘zoom’) e le riprese non abbiano ad oggetto l’interno della casa o parti della stessa “schermate” ad esempio attraverso l’uso di tende, il titolare del domicilio non può lamentare alcuna violazione della propria privacy.  CS.