La sezione Gip del Tribunale di Milano ha pronunciato alcune settimane fa una interessante ordinanza in tema di sicurezza nella circolazione stradale, stabilendo il principio in base al quale a un soggetto asmatico che non riesce ad effettuare l'alcool test non può essere contestato il reato di cui all'art. 186 del codice della strada per il rifiuto di sottoporsi al test.
La decisione in esame prende le mosse da un episodio che riguarda un conducente sottoposto ai rilievi alcolimetrici a seguito di incidente stradale. Dopo aver eseguito il test con fatica una prima volta, il soggetto non riusciva, dopo ben nove tentativi, ad eseguire il secondo a causa della patologia asmatica di cui è affetto.
Gli agenti accertatori, tuttavia, gli contestavano il reato di cui all'art. 186, comma settimo, del codice della strada che prevede la punizione per chi si rifiuta di sottoporsi test alcolimetrico con la pena dell'ammenda da euro 1.500 a 6.000 e l'arresto da 6 mesi a un anno.
Tale ricostruzione con l'equiparazione tra impossibilità all'esecuzione del test e rifiuto dello stesso veniva però rigettata dal Tribunale, con accoglimento della tesi difensiva in base alla quale non si poteva ravvisare in capo all'imputato una mancanza di volontà a collaborare con l'autorità di pubblica sicurezza.
E' questo, infatti, lo scopo della norma contestata: deve essere punita la condotta di chi rifiuta dolosamente il test, non il rifiuto colposo causato dalla impossibilità dipendente da una condizione fisica del conducente.
La condotta dell'imputato, quindi, non era volta a sottrarsi ai controlli previsti dalla legge ma l'esito negativo degli stessi dipendeva esclusivamente dalla documentata patologia asmatica di cui egli soffre.
Ciò ha indotto il Tribunale ad accogliere la richiesta del pubblico ministero e della difesa e a disporre l'archiviazione del procedimento per carenza dell'elemento soggettivo (dolo), evitando così l'applicazione di una pesante sanzione nei confronti dell'imputato. CS.