L'aula della Camera ha votato ieri sera la terza e ultima fiducia al governo sul ddl corruzione, quella sull'articolo 14 del provvedimento disciplina il nuovo reato di concussione tra privati. I voti a favore sono stati 430, 70 quelli contrari, 25 gli astenuti. In precedenza i deputati avevano dato la fiducia al governo su altri due articoli del provvedimento: gli articoli 10 (contiene la delega al governo per disciplinare l'incandidabilità di chi ha una condanna definitiva) e 14 (definisce nuovi reati, come quelli di concussione per induzione e traffico di influenze illecite). L'esame del provvedimento riprenderà giovedì alle 9. Le dichiarazioni di voto finale inizieranno alle 12.
Pronti ad applicare da subito le norme sull'incandidabilità dei condannati contenute nel ddl anticorruzione. Lo ha assicurato il ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi. "Con il testo approvato oggi - ha spiegato in una dichiarazione - il Governo è in grado di esercitare la delega a partire dal giorno successivo all`approvazione della legge e in questo modo i nuovi divieti sarebbero di immediata applicazione. Il termine della delega è un termine massimo".
Il governo ottiene la fiducia alla Camera sull'articolo 13 del ddl anti-corruzione, che introduce i nuovi reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l'esercizio della funzione.
Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.
Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio", sia punito con la reclusione da uno a 3 anni".
Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.