A dispetto del dispositivo di inammissibilità, importanti passi in avanti per la Regione con la sentenza della Corte costituzionale sul ricorso promosso dalla Regione. Da una attenta lettura della sentenza della Corte costituzionale emerge chiaramente che lo Stato deve applicare il nuovo art. 8 dello Statuto, e nel "concordare" il patto di stabilità con la Regione, oltre che tener conto doverosamente dei tagli di spesa imposti a tutti con le ultime manovre finanziarie, dovrà, per l'inderogabile principio dell'equilibrio di bilancio, prendere atto anche delle maggiori entrate riconosciute alla Sardegna.
Nella sostanza la Corte costituzionale pur con un dispositivo della sentenza di inammissibilità (di tipo formale), in ragione della non attuale lesività delle prerogative della Regione da parte dell'atto impugnato, riconosce le ragioni della Regione con riferimento all’adeguamento del patto di stabilità al nuovo regime delle entrate. Con la sentenza quindi si riconoscono le tesi prospettate dal Presidente della Regione in giudizio: sia quella che afferma che alla Regione spettano le "maggiori risorse" derivanti dalla riforma dell'art. 8 dello Statuto sia , soprattutto, quella che nella definizione del patto di stabilità lo Stato dovrà prendere atto delle maggiori entrate spettanti alla Regione Sardegna in forza della riforma dello Statuto.
Qualora lo Stato intendesse discostarsi da queste "linee guida" che la Corte ha inteso segnalare con tanta evidenza, la Regione potrà far valere nuovamente le proprie ragioni, sollevando un nuovo conflitto per conflitto d'attribuzioni, questa volta di sicura ammissibilità. Com