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Referendum, presidente Cappellacci: Massimo impegno per conclusione operazioni quanto prima

Rispondendo all'appello dell'on. Pierpaolo Vargiu, il presidente della Regione Ugo Cappellacci, sia per dovere istituzionale sia per sensibilità alle tematiche referendarie, assicura il proprio interessamento affinché le operazioni possano concludersi quanto prima per poter procedere con altrettanta celerità alla firma del decreto.

Per quanto riguarda il procedimento inerente i referendum popolari regionali e, in particolare su quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 della L.R. 20/1957 si precisa quanto segue: l’Ufficio regionale del referendum, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all’art. 4 (verbale della Cancelleria della Corte d’Appello di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme), provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti (art. 6); (nella fattispecie, i verbali sono datati 21 novembre, per cui, l'Ufficio ha in vero anticipato la tempistica delle operazioni ritenendo il termine in parola non perentorio). La verifica del numero complessivo e della regolarità delle richieste è, quindi, preceduta dalla verifica della legittimità delle richieste; (nella fattispecie, verifica di legittimità di 10 quesiti e verifica di un numero complessivo di  almeno 100.000 firme). Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni (art. 7), intesi come decorrenti dall’inizio delle operazioni di computo; (nella fattispecie, la prima riunione dell’Ufficio si è tenuta il 26 gennaio).

Al termine di tutte le operazioni, l’Ufficio delibera in merito alle richieste di referendum e la deliberazione è immediatamente comunicata al Presidente della Regione (art. 7). Il Presidente indice i referendum (se ammissibili), con proprio decreto, entro il 30 gennaio successivo alla data di emanazione della deliberazione di cui al punto precedente, fissando la data di svolgimento dei referendum per una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno (art. 8); (se, per esempio, l’Ufficio deliberasse nel mese di febbraio, il decreto del Presidente potrebbe essere adottato dal mese di febbraio 2012 e non vi sarebbe pertanto alcun pericolo di slittamento della consultazione). Com