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Statuto delle Imprese – Subappalti, incarichi senza gara e autocertificazione

Incremento delle possibilità di subappalto, innalzamento della soglia per gli incarichi di progettazione, possibilità di autocertificazione dei requisiti per le imprese che partecipano alle gare di appalto, divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere documenti delle imprese già in loro possesso.

 

Sono queste le principali novità per le imprese derivate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 14/11/2011) dello “Statuto delle Imprese”, che diventa di fatto operativo e con esso vengono attivate una serie di misure volte a favorire l’accesso delle micro e piccole imprese al mercato degli appalti.

Il testo, in particolare, prevede all’articolo 13 che la PA e le stazioni appaltanti possano suddividere gli appalti in lotti ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento. Ulteriori semplificazioni per l’accesso agli appalti sono, inoltre, stabilite per le aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa.

 

Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, la soglia minima per gli incarichi senza gara aumenta da 100 mila a 193 mila; mentre per gli affidamenti disposti dalle amministrazioni centrali dello Stato si passa da 100 mila a 125 mila.

 

Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare, altresì, autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista.

 

Lo Statuto delle imprese interviene anche sui contratti di fornitura con posa in opera, introducendo l’obbligo di applicare la sanzione della sospensione dei pagamenti all'appaltatore anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture. Com