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Tribunale del Riesame di Napoli: La condotta di Gianpi indotta dal premier

Tarantini ha cercato di coprire Berlusconi. Questa la conclusione del Tribunale del Riesame che sostiene "la condotta di Tarantini "non è punibile".  Le dichiarazioni rese da Tarantini ai pm di Bari nel 2009, argomentano i giudici, "risultano certamente reticenti relativamente al coinvolgimento del premier e a tratti addirittura mendaci": per questo motivo a carico del premier si configura il reato previsto dall'articolo 377 bis del codice penale, l'istigazione a mentire.

Dopo una lunga camera di consiglio per decidere sulle istanze di scarcerazione presentate dai legali di Giampaolo Tarantini e Valter Lavitola, indagati per una presunta estorsione che sarebbe stata commessa ai danni del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno deciso, nella tarda serata, l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'imprenditore.

Resta in piedi invece l'ordinanza di custodia cautelare per Valter Lavitola, il direttore dell'Avanti, ancora latitante in Sudamerica. Non si sa ancora se e come la pronuncia del Riesame possa incidere sull'inchiesta avviata intanto dalla Procura di Roma dopo il trasferimento del fascicolo da Napoli in seguito alla pronuncia di incompetenza territoriale del gip Primavera del tribunale napoletano. La decisione del Tribunale del Riesame è arrivata ieri cinque minuti prima dello scoccare della mezzanotte, termine ultimo per la decorrenza dei termini di custodia cautelare. La camera di consiglio è durata 14 ore, i giudici (un collegio al femminile,presieduto da Angela Paolelli) hanno preso tutto il tempo a loro disposizione per studiare il caso e hanno emesso un provvedimento che ribalta gran parte dell'iniziale quadro accusatorio.

Il Riesame ha condiviso la tesi della diversa qualificazione giuridica dei fatti, e accolto l'ipotesi del reato di istigazione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377bis del codice penale) prospettato dai pm Woodcock, Curcio e Piscitelli. Non è escluso che il premier possa passare da parte offesa a indagato. Di certo, secondo i giudici, il fascicolo non può rimanere a Napoli e la competenza deve passare alla Procura di Bari, quella a cui Tarantini, coinvolto nel caso delle escort, rese per la prima volta dichiarazioni ritenute mendaci. 

La giustificazione delle somme di denaro elargite da Silvio Berlusconi a Gianpaolo Tarantini fornita dal premier e dall'imprenditore ai magistrati ("spirito di liberalita' e solidarieta' del presidente del Consiglio nei confronti di un soggetto trovatosi in gravi difficolta' economiche") e' ritenuta dal Tribunale del Riesame "inevitabilmente smentita non solo da una serie di argomentazioni di ordine logico, ma anche da una pluralita' di circostanze di fatto emergenti dagli atti".

Il premier Silvio Berlusconi era pienamente "consapevole" che le ragazze portate nelle sue residenze da Gianpaolo Tarantini erano delle escort. Lo sostiene il Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con cui ha disposto la scarcerazione di Gianpi e della moglie e il trasferimento degli atti a Bari.