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Le unioni dei comuni ridiventano enti locali e rientrano le dimissioni dei presidenti

Dopo la seduta del Consiglio Regionale, del 26 luglio scorso, nella quale con l’approvazione della legge 299, ha ripristinato lo status di Enti Locali all’Unione dei Comuni, sono rientrate le proteste dei sindaci e dell’ANCI e anche le dimissioni dei presidenti. Dopo alcuni distinguo in sede di dibattito in aula, la legge presentata dai consiglieri Giulio Steri, Mario Diana, Giacomo Sanna, Luciano Uras, Adriano Salis, Franco Cuccureddu e Pierpaolo Vargiu è stata votata quasi all’unanimità, rimettendo le cose a posto con lo stabilire che “la personalità giuridica delle Unioni dei Comuni è quella di Ente locale”, superando così la norma introdotta con la Legge 10 del 18 marzo 2011, con la quale venivano definiti “Associazioni di Enti Locali”.

Il nuovo disposto recita che “Le Unioni sono costituite da due o più Comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai Comuni che ne fanno parte. Le Unioni dei Comuni non costituiscono sedi segretariali e non possono costituire piante organiche, quelle in essere restano in vigore ad esaurimento. Per l’esercizio delle funzioni si andrà a forme di cooperazione, coordinamento e integrazione con le strutture organizzative dei Comuni che ne fanno parte mentre qualora sia necessario si potranno stipulate convenzioni a progetto o a termine con professionalità non esistenti all’interno delle strutture comunali, sino ad un massimo di cinque”.

Ridefinito lo status giuridico, ora resta da risolvere quello finanziario attribuendo alle Unioni dei Comuni le originarie risorse finanziarie, indispensabili per il proprio funzionamento, le quote spettanti per il 2011, verranno distribuite attraverso il fondo unico. Sulla questione, il 7 luglio scorso, era intervenuta anche la Corte dei Conti, che facendo riferimento alla Legge 10 del 18-3-2011, con propria deliberazione n.56/2011/PAR, aveva richiamato il principio dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni considerando “una  evidente sfasatura tra il quadro ordinamentale fissato per le Unioni a livello nazionale e la realtà sarda”, e annotava anche che “la nuova normativa regionale, discendente dalla legge 10, per come concepita sembra suscettibile di determinare sul piano fattuale difficoltà applicative e rallentamenti (se non blocchi) del già problematico processo di sviluppo della gestione dei servizi da parte dei Comuni della Sardegna avviato con la L.R.15 del 2005 e non sembra diretta a favorire, in evidente controtendenza rispetto ai principi affermati dalle disposizioni statali richiamate, l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni”. Red