Da domani primo aprile 2011 cambiano le regole per ottenere l’esenzione dal Ticket per motivi di reddito: l’esenzione non potrà più esser attestata tramite autocertificata, ma dovrà essere indicata esclusivamente dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da un altro specialista del Servizio Sanitario Regionale al momento della prescrizione medica.
Dal primo maggio 2011 saranno accettate solo ed esclusivamente le attestazioni secondo le nuove modalità di esenzione per reddito. I cittadini che ne hanno diritto, quindi, non potranno più attestarla tramite l'autocertificazione con firma sulla ricetta al momento della prenotazione. In via transitoria, fino al 30 aprile, verranno comunque accettate entrambe le modalità.
Al momento della compilazione della ricetta deve essere lo stesso medico, attraverso un apposito elenco fornito dal Sistema Tessera Sanitaria – Agenzia delle Entrate, ad attestare l’esenzione per reddito. Accertata la presenza del nominativo del paziente nell’elenco degli esenti per reddito il medico prescrittore trascrive sulla ricetta il codice esenzione. Gli assistiti non presenti nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all'esenzione, dovranno recarsi presso gli uffici del distretto sanitario Asl di appartenenza e richiedere il certificato nominativo di esenzione per reddito, che poi potrà essere presentato al medico prescrittore.
Il certificato nominativo sarà valido sino al 31 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio, a meno che prima di tale data non vengano meno i requisiti di reddito che danno diritto all'esenzione: in questo caso, il documento non è più valido e il cittadino è tenuto a non utilizzarlo e ad informare la Asl di appartenenza.
Le categorie che hanno diritto all'esenzione ticket per reddito sono i cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01), i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge e di 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E02), i titolari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (codice esenzione E03), ed i titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04). Com.