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Consiglio Sardegna: normativa sulle adozioni

Nel nostro Paese il sistema delle adozioni è disciplinato dalla legge n.184 del 4 maggio 1983 che sancisce innanzitutto il diritto del minore ad “essere educato nell'ambito della propria famiglia” e permette l’adozione, ai coniugi uniti in matrimonio, del minore “che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo” al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l'istruzione. L’attuale normativa è il risultato delle modifiche apportate dalle legge 149 del 28 marzo 2001, che stabilì, tra le altre cose, l’innalzamento da 40 a 45 anni dell’età che deve intercorrere tra i genitori che aspirano all’adozione e il minore da adottare e  la sufficienza del solo matrimonio fra gli aspiranti genitori (mentre prima era necessaria anche una convivenza di almeno tre anni, ora invece è presa in considerazione anche la convivenza avvenuta prima del matrimonio).

La 184 si prefigge di tutelare il diritto del minore ad esprimere il proprio consenso all’adottabilità. Nello specifico, all’art.7 prevede, per i minori di 14 anni compiuti, l’espressione “personale del proprio consenso”. Se l’adottando ha compiuto 12 anni, invece, “deve essere personalmente sentito”, mentre se ha un’età inferiore ai 12 anni “può, se opportuno, essere sentito, salvo che l’audizione non comporti pregiudizio”. In linea con la Convenzione di Strasburgo sui fanciulli (1967), che non vieta le adozioni ai single, l’art.44 stabilisce che i single possono adottare un minore quando si tratta di persone legate a lui da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando questi sia orfano di padre e di madre, oppure nel caso di un coniuge (se il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge). Una possibilità prevista anche per i minori portatori di handicap, orfani sia di padre che di madre, e nei casi in cui vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

In Italia, circa 6.000 coppie ogni anno chiedono di adottare un bambino: il 36% rinunciano dopo aver ottenuto l’idoneità e solo il 40% riesce ad arrivare alla fine dell’iter di adozione. Secondo i dati resi noti dal Tribunale dei minori di Milano, nel 2010, le domande di adozione nazionale sono state 1.075: gli affidamenti preadottivi pari a 108, le sentenze di adozione 86, le dichiarazioni di adottabilità con genitori noti 63, mentre quelle con genitori ignoti 36. La 184, successivamente modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 - che ratificò la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell' Aja) - regolamenta anche i requisiti per l’adozione internazionale. Secondo i dati forniti dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), tra il 2001 e il 2009 le coppie che hanno concluso con successo l’iter adottivo sono state 22.352. Il 2010 è stato l’anno con il maggior numero di adozioni: 4.130 bambini provenienti da 58 Paesi (è in corso la verifica definitiva dei dati), con un incremento del 4,2% rispetto al 2009. Il primo Paese di provenienza resta la Federazione Russa con 707 minori, ma è stato particolarmente elevato l’aumento del numero dei bambini provenienti dalla Colombia (592 a fronte dei 444 del 2009). Significativo, inoltre, l’incremento dei minori giunti dall’America latina (+16,34%) e dall’Asia (+34,71%), mentre 443 sono quelli in arrivo dai Paesi dell’Africa.

La regione con il maggior numero di adozioni è la Lombardia, ma si è registrato un aumento nel meridione, soprattutto in Campania. In Sardegna, il numero dei minori per i quali è stato rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia è passato dai 2 del 2000 ai 61 del 2009. Per il 2010, il dato semestrale, è fermo a 29. In totale, in 10 anni il numero dei bambini stranieri adottabili nella nostra Isola è stato pari a 410.