Il Tribunale di Reggio Emilia ha da poco affrontato, con la sentenza n. 1774 del 23.10.2012, il tema della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalle cose in custodia. Nel caso in esame l’Anas, in qualità di proprietario e custode della strada, era stato citato in giudizio per un incidente stradale causato dall’improvviso franamento sulla strada di massi e detriti di vario genere che avevano ostruito la carreggiata obbligando il conducente della vettura ad uscire di strada in un tratto in curva.
L’attore domandava la condanna dell’Ente al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2051 del codice civile o, in subordine, dell’art. 2043 del codice civile. L’art. 2051 sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, mentre l’art. 2043 rappresenta la clausola generale di responsabilità da fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.L’Anas si costituiva in giudizio eccependo la inapplicabilità dell’art. 2051 e la mancanza di colpa in capo all’Ente per la configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 2043, poiché la responsabilità del fatto era da ascrivere esclusivamente al proprietario del terreno adiacente alla strada.
L’organo giudicante, dopo aver effettuato una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia che si sono succeduti nel tempo e che hanno condotto ad un progressivo abbandono della posizione tradizionale favorevole ad una responsabilità ai sensi del 2043, ha ribadito come l’art. 2051 garantisca una migliore tutela degli interessi in gioco conformemente al nostro ordinamento giuridico. In particolare, la ritenuta non applicabilità di questa norma nei confronti della Pubblica Amministrazione ha rappresentato un privilegio ingiustificato per quest’ultima in danno degli utenti delle strade pubbliche.
Infatti, l’art. 2051 rappresenta una ipotesi di responsabilità oggettiva che si fonda non su un comportamento o su una attività del custode, ma sulla relazione di custodia che intercorre tra questi e la cosa che ha generato un danno, purché non dipendente dal caso fortuito. Non dipendente, cioè, sotto il profilo causale da fattori esterni che lo rendono del tutto imprevedibile. E l’onere di provare tale evento fortuito grava sul custode della cosa.
Solo nel caso in cui sussista una impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, sarà configurabile in capo all’Ente la responsabilità ai sensi dell’art. 2043, con la conseguenza che spetterà al danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene demaniale che dipenda dal comportamento colposo della Pubblica Amministrazione.
Quest’ultima sarà, invece, esente da qualunque forma di responsabilità, nell’ipotesi in cui sussista un comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale: ciò accade quando è provato che il danneggiato abbia fatto uso del bene demaniale senza la normale diligenza. Al limite tale condotta potrà integrare un concorso di colpa con diminuzione della responsabilità del danneggiante.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato da parte attrice il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato ai terzi, nonché l’insussistenza di alcun comportamento colposo a se ascrivibile, ed ha pertanto condannato l’Anas al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali. CS.