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“Diritto in pillole”: niente reato di evasione in caso di accertamento con adesione o concordato fiscale se l’imposta accertata è sotto la soglia di punibilità

In un periodo in cui la pressione fiscale in Italia è ai suoi massimi storici e costituisce un record mondiale assoluto (55% secondo l’Ufficio studi di Confcommercio), pare doveroso analizzare una sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14.02.2012, n. 5640, in tema di reati tributari.

La vicenda in discorso riguardava un contribuente destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili e immobili pari all’ammontare dell’imposta evasa, il quale prestava il proprio consenso all’accertamento con adesione, facendo così diminuire l’importo al di sotto della soglia di punibilità con conseguente dissequestro dei suddetti beni.

Il reato contestato era, infatti, quello previsto dall’art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000 che disciplina il delitto di dichiarazione infedele, il quale dispone che al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta (entrambi puniti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto) è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, per ciascuna singola imposta, a Euro 103.291,38; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è superiore a Euro 2.065.827,60.

Dunque, la condotta è penalmente rilevante solo qualora sussistano congiuntamente entrambi questi ultimi due presupposti. Come già in precedenza sottolineato dalla Corte di Cassazione, infatti, il superamento di tale soglia, rappresentata dall’ammontare dell’imposta evasa, costituisce una condizione oggettiva di punibilità del soggetto che ha posto in essere tale condotta.

Pertanto, il principio stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza in discorso è che qualora, a seguito del consenso del contribuente all’accertamento con adesione o al concordato fiscale, l’imposta accertata scende sotto  la soglia di punibilità per effetto di tale atto negoziale concordato tra le parti del rapporto, il reato di evasione di imposta non sussiste. CS.