La sezione lavoro della Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi in merito ad una vicenda che aveva ad oggetto il licenziamento di una lavoratrice per alcune frasi ingiuriose pronunciate nei confronti del responsabile dell’organizzazione servizi della società datrice di lavoro.
Tanto il giudice di primo grado che la Corte d’appello territoriale avevano, infatti, confermato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice. Ciò in base a quattro ordini di motivi.
Innanzitutto veniva accertata la violazione della promessa fatta dal datore di non trasferire la lavoratrice: la frase pronunciata, quindi, pur avendo un contenuto indubbiamente ingiurioso, costituiva una reazione alla convinzione di aver subito un torto. La lavoratrice aveva, inoltre, ammesso l’accaduto evidenziando la propria condizione psicologica particolare. La frase contestata esprimeva più che altro un senso di delusione per la gestione da parte della società datrice che un vero e proprio dissenso. Infine, la dipendente non aveva mai avuto alcun precedente sotto il profilo disciplinare. Per tali motivi, dunque, la sanzione del licenziamento appariva sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati.
La società datrice di lavoro presentava, perciò, ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che le espressioni pronunciate dall’intimata erano indubbiamente idonee ad incrinare il rapporto di fiducia tra le parti, criticando altresì il ragionamento effettuato nella sentenza con il quale i giudici di merito attenuavano la portata offensiva delle frasi pronunciate. Questi, infatti, avrebbero dovuto limitarsi a constatare lo svolgimento dei fatti senza addentrarsi in valutazioni soggettive legate allo stato d’animo della lavoratrice. La quale, secondo la società ricorrente, aveva contestato in modo esplicito e gravemente offensivo il potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
Nella sentenza n. 16752 del 02.10.2012 la Corte adita si pronunciava nuovamente in favore della lavoratrice, rigettando il ricorso e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari.
I giudici di legittimità, infatti, pur confermando la ingiustificabilità del comportamento tenuto dalla dipendente con cui ha travalicato il legittimo esercizio di critica, hanno ritenuto che la sanzione adottata dalla società non fosse legittima. Ciò a seguito della valutazione sia del contesto in cui le espressioni sono state utilizzate che per il loro effettivo contenuto. Sotto quest’ultimo profilo, le frasi esprimevano più una delusione di ordine politico (verso i movimenti di sinistra) che un dissenso verso l’organizzazione aziendale. Infine la promessa fatta alla lavoratrice di non essere trasferita può comportare una attenuazione della gravità del comportamento tenuto, il quale appare come una reazione eccessiva ma anche istintiva rispetto alle promesse non mantenute. CS.