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Edilizia – Fonti rinnovabili obbligatorie per edifici nuovi e in ristrutturazione –

Confartigianato Imprese Sardegna, infatti, ricorda che sono entrati in vigore gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2011 (il cosiddetto “decreto Romani”), che impone l’uso obbligatorio dell’energia pulita negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Per entrambe le situazioni, l’articolo 11 del Decreto stabilisce che per l’acqua calda sanitaria, già da ora, la percentuale di produzione non sia inferiore al 50% dei consumi, mentre impone che, per l’energia elettrica per riscaldamento e raffrescamento, gli impianti soddisfino almeno il 20% delle necessità (per i permessi edilizi richiesti dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013), il 35% (per le concessioni che verranno richieste tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016) e il 50% (per quelle presentate dal 1 gennaio 2017 in poi).

Queste nuove norme sono state varate per recepire le indicazioni della normativa europea in materia di efficienza energetica degli edifici.
Infatti, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili riguarda gli edifici nuovi e quelli esistenti (con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati) sottoposti sia a ristrutturazione integrale, sia a demolizione e ricostruzione. Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.

I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%. 

Il vincolo di installare impianti di produzione di energia da rinnovabili non si applica agli edifici vincolati, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

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