Roma, 12 Feb 2023 – Anche la Procura della Cassazione trova disumano il trattamento disumano nei confronti del presunto terrorista da mesi a digiuno ed ora in pericolo di vita, Alfredo Cospito, rinchiuso al 41 bis ritenuto pericoloso anche in carcere, come un sanguinario capo mafia, dal maggio scorso, la Procura generale della Cassazione si schiera, infatti, al fianco della difesa e chiede l’annullamento della decisione del tribunale di sorveglianza che — a dicembre — ha confermato il «carcere duro» per l’anarchico detenuto dal 2012 e in sciopero della fame da 115 giorni.
Durante la requisitoria depositata in vista dell’udienza fissata per il prossimo 24 febbraio, la massima rappresentanza dell’accusa, considera quella decisione da rivedere, e questo rappresenta un’ulteriore novità, che va quindi contro con la decisione, presa appena venerdì scorso, dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, uno ministro fuori controllo, che avuto l’ardire di affermare che sono i ricchi e i colletti bianchi ad avere paura della magistratura, quindi da tutelare ma i non abbiente invece sono tutti criminali e pertanto non hanno paura dei Pm, di confermare il 41 bis.
Infatti, Nordio, respingendo una nuova istanza dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, ha confermato la necessità del ‘carcere duro’, senza aderire all’ipotesi alternativa proposta dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo di ‘declassificare’ il regime di detenzione in quello di ‘alta sicurezza’; una scelta quella guardasigilli fatta sull’onda degli attentati e delle proteste di piazza che, secondo il ministro, lo stesso Cospito ha sollecitato dal carcere con il suo digiuno di protesta.
Ora i giudici sono chiamati a decidere la legittimità della decisione sulla base della requisitoria del procuratore generale e delle ragioni della difesa illustrate nel ricorso, e hanno davanti a loro tre possibilità:
- annullare definitivamente il decreto ministeriale che impone il 41 bis del detenuto e annullare con rinvio al tribunale di sorveglianza affinché prenda una nuova decisione o comunque la motivi in maniera diversa;
o rigettare il ricorso contro le motivazioni esposte dalla difesa e - a questo punto - anche dall’accusa.










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