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Firmate ieri dal presidente della Regione Sardegna nuove ordinanze sull’infezione Covid_19.

Cagliari, 16 Lug 2020 - Il presidente della Regione Sardegna Solinas ha firmato due nuove ordinanze sulla pandemia nell’Isola dove sono contenute ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna.

Sono confermate, salvo diverse esplicite previsioni, fino al 31 luglio 2020 in relazione all’andamento della curva epidemiologica, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020, 26 del 29 maggio 2020, 27 del 02 giugno 2020, 29 del 14 giugno 2020, 30 e 31 del 4 luglio 2020, che qui si intendono espressamente richiamate. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 luglio 2020 e dalle schede tecniche contenute nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e allegate al D.P.C.M del 14 luglio 2020. Per l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni maggiormente cautelative, si rimanda a specifiche linee guida che verranno redatte a cura della Direzione Generale della Sanita, sentito il Comitato Tecnico Scientifico;

Art. 2) A decorrere dal 15 luglio 2020, sono consentite le sagre, fiere e feste paesane che abbiano luogo esclusivamente in spazi all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m, del DPCM del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica “Sagre e fiere locali” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 luglio 2020, allegato 1 del D.P.C.M del 14 luglio 2020; Art. 3) A decorrere dal 15 luglio 2020, sono consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all’intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m, del DPCM del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 luglio 2020, allegato 1 del DPCM del 14 luglio 2020;

Art.4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 luglio 2020 e relativi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 15 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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