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“Diritto in pillole”: la responsabilità per il danno da insidia stradale è in solido tra la pubblica amministrazione e la ditta appaltatrice dei lavori.

La pronuncia della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 4039 del 19.02.2013 trae origine dalla azione con cui due genitori convenivano in giudizio il Comune, committente dei lavori e proprietario della strada, e la ditta appaltatrice dei lavori su un tratto di strada dove aveva perduto la vita il loro figlio minorenne a seguito di un incidente stradale con la moto.
Gli attori sostenevano, infatti, che l’accesso alla strada in discorso non era stato correttamente impedito dalla ditta, la quale aveva soltanto utilizzato dei blocchi di cemento che erano stati però rimossi. Ed inoltre il Comune non aveva adeguatamente segnalato il pericolo, né mediante segnaletica verticale né orizzontale.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda ritenendo i convenuti solidalmente responsabili nella misura del 25%. La Corte d’Appello, invece, riduceva al 50 % il concorso di colpa della vittima e, pur riconoscendo ai genitori il risarcimento del danno biologico e del danno morale, riteneva comunque imprudente il comportamento della vittima.

Sempre in questo provvedimento, il giudice d’appello affermava che il fondamento giuridico della responsabilità del Comune e dell’impresa è costituito dalla responsabilità per custodia ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Veniva confermato, infatti, che le misure apprestate dall’impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti: su quest’ultima, infatti, gravava il dovere giuridico di curare che lo sbarramento fosse completo ed efficace, mentre sul Comune gravava l’obbligo di accertarsi dell’effettivo adempimento di tale dovere

La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 per i danni causati da cose che si hanno in custodia rappresenta una ipotesi di responsabilità oggettiva che trae origine dal potere che il custode esercita sulla cosa e che viene esclusa solo dal caso fortuito, cioè da un evento esterno imprevedibile ed inevitabile. Il contratto d’appalto con il quale viene affidata a singole imprese la manutenzione delle strade non esonera di per sé la pubblica amministrazione dal dovere di controllo e sorveglianza. E’ necessario, infatti, affinché questo si verifichi che vi sia un trasferimento totale del potere di fatto sul bene in capo all’appaltatore, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

In merito al concorso di colpa, la Corte d’Appello ha correttamente riconosciuto un apporto nella causazione dell’evento da parte del danneggiato, ma tale apporto non è stato così significativo da far venire meno la corresponsabilità del Comune e dell’impresa.

Pertanto, ritenendo corretto il ragionamento effettuato dal giudice d’appello, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dal Comune e dall’impresa soccombenti in appello, non essendo stati entrambi in grado di provare il caso fortuito per vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051.