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“Diritto in pillole”: il vicino di casa che compie atti persecutori e molesti può essere allontanato dalla sua abitazione

L’Ufficio Gip del Tribunale di Milano ha recentemente emesso un’ordinanza con cui ha applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell’art. 282-bis del codice di procedura penale, di una condomina che compiva atti persecutori nei confronti dei vicini di casa che risiedevano nel suo stesso stabile.

La donna aveva, infatti, ripetutamente insultato, aggredito, minacciato e molestato senza alcun motivo alcuni condomini, inducendoli a modificare le loro abitudini di vita ed impedendo loro di vivere serenamente nella loro abitazione. Tali reiterati episodi venivano denunciati dall’amministratore e dai condomini perseguitati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per quanto concerne la condotta criminosa contestata, l’art. 612-bis prevede che venga punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni “chiunque, con  condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Tale fattispecie è applicabile anche nel caso in cui le minacce o molestie siano recate in danno di più persone, sempre che per ogni persona offesa derivino i “turbamenti” indicati dalla norma.

Inoltre, nell’ordinanza del 10 dicembre 2012 il giudice del Tribunale di Milano ha richiamato uno specifico precedente giurisprudenziale, per il quale la fattispecie di cui all’art. 612-bis può configurarsi anche qualora gli atti arrechino offesa a diverse persone abitanti nello stesso edificio condominiale, turbando la serenità di ciascuna di esse (sentenza del 07.04.2011 n. 20895).

Tuttavia, ciò che rileva maggiormente nel caso di specie è l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, al fine di allontanare la stalker dai luoghi frequentati abitualmente dalle persone offese. Essa viene considerata più idonea a garantire la tutela cautelare nei confronti dei condomini minacciati e molestati, poiché solo l’allontanamento dalla casa può interrompere il protrarsi delle condotte che la donna pone in essere all’interno dell’abitazione o nelle parti comuni dell’edificio.

Secondo il giudice, inoltre, l’allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare applicabile per ogni genere di reato e non solamente per i fatti commessi in ambito intrafamiliare, essendo una misura più favorevole, con riferimento alla limitazione della libertà personale, rispetto alla misura alternativa che dovrebbe applicarsi ovvero il divieto di dimora nel territorio di un certo comune ai sensi dell’art. 283 del codice di procedura penale. CS.

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